Dopo una lunga giornata, il telefono di Eric squilla. Una venditrice di un operatore di telefonia mobile vuole proporgli un abbonamento di telefonia mobile. Eric non ha davvero bisogno di un nuovo abbonamento, ma è stanco e si lascia convincere dalle affermazioni della venditrice. Quindi accetta direttamente al telefono.
Non appena Eric riattacca, però, si rende conto che il suo attuale abbonamento di telefonia mobile, tutto sommato, è più adatto a lui. Questo lo infastidisce, perché il contratto è valido, anche se non ha ancora firmato nulla.
Ma è fortunato, perché in questo caso si tratta di un cosiddetto contratto a domicilio. Il Codice delle obbligazioni svizzero (CO art. 40) riconosce alle consumatrici e ai consumatori il diritto di revoca per questo tipo di transazione. Ciò significa che Eric può recedere dall’acquisto entro 14 giorni. Non è tenuto a pagare nulla.
In linea di principio, in Svizzera non è necessaria la firma per concludere un contratto giuridicamente vincolante. Ciò significa che un contratto vincolante può essere concluso anche con una stretta di mano o un consenso verbale. In molti casi, gli accordi vengono comunque registrati per iscritto, poiché un contratto verbale rende più difficile fornire prove in caso di controversia.
I contratti verbali non sono vincolanti se:
Esistono alcune eccezioni di contratti che per legge sono validi solo in forma scritta. Ad esempio, la Legge sul credito al consumo (LCC), art. 9 stabilisce che i contratti di credito al consumo per essere validi devono essere stipulati per iscritto. Lo stesso vale per gli accordi matrimoniali e di compravendita di proprietà.
Un cosiddetto contratto a domicilio è una transazione conclusa al di fuori di locali commerciali fissi. In genere, si tratta di situazioni in cui la persona addetta alle vendite contatta spontaneamente potenziali clienti.
Il diritto di revoca si applica per proteggere le consumatrici e i consumatori in tali situazioni di pressione: questo consente alle e agli acquirenti di recedere dal contratto entro un periodo di solito di 14 giorni.
Le persone addette alla vendita devono fornire informazioni scritte sul diritto di revoca. Tuttavia, il termine di 14 giorni decorre solo dal giorno in cui vengono fornite le informazioni.
Ciò significa che chi stipula un contratto il 2 giugno e riceve i documenti il 14 giugno, comprese le informazioni scritte sul diritto di revoca, può esercitare tale diritto fino al 28 giugno.
Che si tratti o meno di un contratto a domicilio, i genitori devono sapere che, secondo la legge (CC art. 19 cpv. 1), in Svizzera i minori possono stipulare contratti solo con il consenso del loro rappresentante legale. In pratica, se i genitori non acconsentono, il contratto si considera non concluso. In questo caso, entrambe le parti possono richiedere il rimborso delle prestazioni già effettuate.
Le eccezioni si applicano ai contratti a titolo gratuito (CC art. 19 cpv. 2) e nel caso di paghette o proventi del proprio lavoro (CC art. 323 cpv. 1). Se l’acquirente non è ancora maggiorenne e l’importo dell’acquisto supera quello che può essere normalmente coperto dalla paghetta o dal salario giovanile, i genitori possono rifiutarsi di acconsentire al contratto. In tal caso non sussiste alcun obbligo di pagamento.
Il diritto di revoca offre alle consumatrici e ai consumatori l’opportunità di riconsiderare la propria decisione di acquisto in un secondo momento e di verificare se il prodotto o il servizio soddisfa effettivamente le loro esigenze. Questo permette loro di evitare decisioni impulsive e di valutare tutti gli aspetti dell’acquisto prima di prendere un impegno definitivo.
Per esercitare il diritto di revoca ai sensi dell’articolo 40 del Codice delle obbligazioni svizzero, devono essere soddisfatte le condizioni riportate qui di seguito.
Tuttavia, le e i clienti non hanno diritto di revoca se hanno richiesto espressamente la negoziazione del contratto o se hanno effettuato l’acquisto presso uno stand di un mercato o di una fiera.
Per avvalersi del diritto di revoca, è necessario informare della revoca la persona addetta alla vendita entro un termine di 14 giorni. È sufficiente che la dichiarazione di revoca venga comunicata o consegnata all’ufficio postale entro la scadenza del termine previsto.
La legge non prevede una forma obbligatoria per la revoca. La dichiarazione può quindi essere presentata verbalmente o per iscritto. Tuttavia, è consigliabile inviarla per raccomandata: non è obbligatorio, ma fornisce una prova chiara in caso di controversia.
Se l’oggetto è già stato utilizzato nel periodo intercorrente la stipula del contratto e la revoca, la consumatrice o il consumatore deve versare al fornitore un canone di noleggio adeguato. Tuttavia, non è consentito un indennizzo superiore a tale importo.
Il diritto di revoca si applica anche ai contratti a domicilio che possono essere conclusi digitalmente. Ciò include, ad esempio, i contratti stipulati attraverso telefonate non richieste, offerte via e-mail o chat online con persone addette alla vendita.
Tuttavia, non si tratta di un contratto a domicilio se qualcuno si imbatte in un’offerta mentre naviga in Internet ed effettua un acquisto.
Il confine tra un contratto a domicilio e un acquisto «normale» sta quindi nel fatto che l’acquirente sia stato contattato/a spontaneamente o si sia imbattuto/a in un’offerta di propria iniziativa.
Anche per lo shopping online il legislatore non prevede alcun diritto di revoca generale. Cliccando sul pulsante «Acquista» si conclude un contratto valido, a meno che non si tratti di un sito web fraudolento.
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